Informazioni generali

Ai sensi della recente legge 162/2014 (cd. "divorzio breve") i coniugi possono comparire dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio .
La presente modalità semplificata è ammessa solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (cfr. art.3, co.3, L.104/1992) o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Ci si può rivolgere a:

  • il Comune di residenza di uno dei coniugi
  • il Comune di celebrazione del matrimonio civile
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Nello specifico dunque i requisiti richiesti sono l'essersi sposati a Piazzola sul Brenta o, in caso di matrimonio all'estero, avere l'atto qui trascritto oppure ancora essere residenti nel territorio comunale. 

Al fine di istruire il procedimento l'ufficio acquisisce preliminarmente, da parte di ciascun coniuge, il modulo di "Comunicazione dati per richiesta d'avvio procedimento per redazione accordo tra coniugi"; una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato Civile prende contatto con gli interessati e concorda il giorno per ricevere l'accordo; nel giorno prestabilito entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere l'accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se i coniugi, o uno di loro, non conosce la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento d'identità valido, presta giuramento di adempiere bene e fedelmente all’incarico ricevuto.

L'accordo sottoscritto dovrà poi essere confermato dai coniugi, non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione, ripresentandosi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, in una giorno concordato, per effettuare la dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, equivale a mancata conferma dell’accordo.
Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Tempi

Fissazione appuntamento per sottoscrizione dell'accordo. Conclusione del procedimento entro 35 giorni.

Costi

  • 16 € da versare presso la Tesoreria Comunale

A chi rivolgersi

Telefono:

0499697937

Email:

protocollo@comune.piazzola.pd.it

Ultimo aggiornamento:

13/03/2024
Approfondimenti

Normativa:

D.L. 12/09/2014, nr. 132, convertito in Legge 10/11/2014, nr. 162 e D.P.R. 03/11/2000, nr. 396

Documentazione da presentare

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo)

Responsabile del procedimento:

Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge:

L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)