Informazioni generali

In base alla vigente legislazione (L. 91/1992 e successive modifiche) la cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla qualora in possesso di determinati requisiti che possono essere inquadrati in due tipologie di concessione:

  • concessione per matrimonio (L. 91/1992, art. 5 e successive modifiche), in virtù del quale il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; il cittadino straniero coniugato con persona naturalizzato/a italiana può presentare istanza di cittadinanza con le stesse modalità decorsi uno o due anni dalla data di naturalizzazione del coniuge.
  • concessione per residenza (L. 91/1992, art. 9 e successive modifiche), prevista in favore a) il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni; b) il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni; c) l'apolide e il rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status; d) il cittadino straniero residente in Italia da almeno 3 anni con genitori o nonni nati cittadini italiani o che è nato in Italia; e) il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; f) il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano; g) il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Il rigetto della domanda di cittadinanza italiana è previsto, relativamente all'art. 5 (concessioni per matrimonio), nei casi di:

  • minaccia alla sicurezza della Repubblica
  • condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati ai sensi dell’articolo 6, comma 1 , lett. a) e b) della Legge 91/92

e, relativamente all'art. 9 (concessioni per residenza), nei casi di: 

  • minaccia alla sicurezza della Repubblica
  • mancanza del periodo di residenza legale
  • insufficienza dei redditi
  • precedenti penali
  • insufficiente livello di integrazione.

Nel concreto il cittadino richiedente accederà al sistema utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato (https://portaleservizi.dlci.interno.it) compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ai documenti richiesti (vedi portale). 
Se la domanda sarà accolta con esito positivo lo straniero, entro sei mesi dalla notifica del decreto, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza; nello specifico il richiedente deve recarsi presso l'Ufficio anagrafe - Servizi demografici del Comune di Piazzola sul Brenta, per la notifica del Decreto e la consegna dei documenti necessari e la fissazione dell'appuntamento con il Sindaco avanti al quale verrà prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Tempi

Vedi portale dedicato.

Costi

  • Vedi portale dedicato.

Link a servizio online

A chi rivolgersi

Telefono:

0499697937

Email:

protocollo@comune.piazzola.pd.it

Ultimo aggiornamento:

13/03/2024
Approfondimenti

Normativa:

L. 91/1992

Documentazione da presentare

Ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata della Prefettura di Padova.

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo)
Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Conclusione procedimento:

Provvedimento espresso

Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge:

L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)