Informazioni generali
In base alla vigente legislazione (L. 91/1992) la cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla qualora in possesso di determinati requisiti che possono essere inquadrati in due tipologie di concessione:
- concessione per matrimonio (L. 91/1992, art. 5 come modificato dalla Legge del 15.7.2009 n. 94, articolo 1 comma 11), in virtù del quale il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; il cittadino straniero coniugato con persona naturalizzato/a italiana può presentare istanza di cittadinanza con le stesse modalità decorsi uno o due anni dalla data di naturalizzazione del coniuge.
- concessione per residenza (L. 91/1992, art. 9), prevista in favore a) il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni; b) il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni; c) l'apolide e il rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status; d) il cittadino straniero residente in Italia da almeno 3 anni con genitori o nonni nati cittadini italiani o che è nato in Italia; e) il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; f) il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano; g) il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.
Il rigetto della domanda di cittadinanza italiana è previsto, relativamente all'art. 5 (concessioni per matrimonio), nei casi di:
- minaccia alla sicurezza della Repubblica
- condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati ai sensi dell’articolo 6, comma 1 , lett. a) e b) della Legge 91/92
e, relativamente all'art. 9 (concessioni per residenza), nei casi di:
- minaccia alla sicurezza della Repubblica
- mancanza del periodo di residenza legale
- insufficienza dei redditi
- precedenti penali
- insufficiente livello di integrazione.
Nel concreto il cittadino richiedente accederà al sistema utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009 e della marca da bollo.
Se la domanda sarà accolta con esito positivo lo straniero, entro sei mesi dalla notifica del decreto, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza; nello specifico il richiedente deve recarsi presso l'Ufficio anagrafe - Servizi demografici del Comune di Piazzola sul Brenta, consegnare il decreto all'addetto il quale provvederà a fissare l'appuntamento con il Sindaco avanti al quale verrà prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Tempi
Due anni (730 giorni) dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione richiesta.
Costi
- € 200,00; una marca da bollo
Link a servizio online
A chi rivolgersi
Telefono:
0499697937
Email:
protocollo@comune.piazzola.pd.it
Ultimo aggiornamento:
30/11/2022-
Approfondimenti
Normativa:
L. 91/1992
Documentazione da presentare
Ulteriori informazioni:
Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata della Prefettura di Padova.
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Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo) -
Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoConclusione procedimento:
Provvedimento espressoStrumenti di tutela riconosciuti dalla legge:
L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)