Informazioni generali
La denuncia di nascita può essere resa, ai sensi di legge ed in attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 396/2000, a) da uno o entrambi i genitori oppure b) da un procuratore speciale oppure ancora c) dal medico o dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto nel rispetto delle seguenti modalità:
- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è nato il bambino;
- entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita;
- entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori.
Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Se i genitori sono legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere resa da uno solo dei due, di norma dal padre cd. (filiazione legittima); se invece i genitori non sono tra loro sposati, la dichiarazione di nascita del figlio (filiazione naturale) deve essere resa:
- da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all’atto della denuncia di nascita, nei tempi e modi sopra descritti;
- dalla sola madre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del padre, nei tempi e modi sopra descritti;
- dal solo padre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della madre, nei tempi e modi sopra descritti.
Il nome scelto al momento della nascita sarà quello con il quale il figlio sarà sempre identificato ed utilizzato in ogni caso certificato; esso inoltre dovrà rispondere ad alcune caratteristche, ovvero:
- essere corrispondente al sesso, maschile o femminile;
- essere unico o, se composto, costituito da non più di tre elementi onomastici;
- essere diverso dal nome del padre, dei fratelli o delle sorelle viventi così come dal cognome;
- non può essere ridicolo o vergognoso.
A seguito della denuncia di nascita, l’Ufficiale di stato civile che l’ha ricevuta ed iscritta nei registri delle nascite, rilascerà le seguenti certificazioni:
- un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternià, da presentare al distrettto sanitario competente per l’attribuzione del codice sanitario nazionale e la scelta del medico di base pediatra;
- un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternità, da presentare eventualmente al datore di lavoro per i benefici di maternità, nel caso di madre lavoratrice, per il riconoscomento di carichi familiari previdenziali e fiscali;
- da questo momento è possibile dichiarare con autocertificazione la nascita, la residenza e lo stato di famiglia del nuovo nato.
Nell’arco di pochi giorni l'ufficio:
- aggiorna lo stato di famiglia con il nuovo componente;
- comunica il “codice fiscale” del nuovo nato attribuito dal Ministero della Finanze (la tessera sanitaria magnetica che include il Codice Fiscale del nuovo nato arriverà in un secondo momento).
Tempi
Immediatamente
- Contattare l’ufficio per concordare un appuntamento per la dichiarazione di nascita al fine di agevolare i genitori nelle operazioni di registrazione del nato/a
- Allo sportello attendendo il proprio turno
A chi rivolgersi
Telefono:
0499697937
Email:
protocollo@comune.piazzola.pd.it
Ultimo aggiornamento:
16/12/2022-
Approfondimenti
Normativa:
D.P.R. 396/2000 Codice Civile
Documentazione da presentare
Ulteriori informazioni:
E' consigliabile che le coppie, nell’imminenza di una filiazione naturale, si informino prima dell'evento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura dove avverrà la nascita del figlio, sulle opportunità che tali strutture offrono per poter rendere la dichiarazione di nascita in un clima di tranquillità, secondo le scelte individuali e senza interferire sulla normale degenza ospedaliera post-partum.
-
Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo) -
Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessato / D'ufficioComunicazioni a terzi:
MEFStrumenti di tutela riconosciuti dalla legge:
L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)