Informazioni generali
Lo scrutatore é colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che, congiuntamente al Presidente, concorre a formare il seggio. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la nomina a scrutatore. Può svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell'apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.
Chi nomina gli scrutatori di seggio elettorale?
Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale.
Con quali modalità vengono scelti e nominati gli scrutatori di seggio elettorale?
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
In considerazione dei compiti che gli scrutatori devono compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere garantita da personale in grado di garantire il regolare svolgimento delle operazioni del seggio, pertanto la scelta degli scrutatori da nominare dovrebbe ricadere, per quanto possibile, su persone che per affidabilità e serietà note e conosciute assicureranno il preciso adempimento di tutti i lavori del seggio. Si rammenti, a tal proposito, che tra gli scrutatori, il Presidente di seggio dovrà nominare un Vice Presidente con il compito di sostituirlo in tutto e per tutto nei momenti di sua assenza, potendo (e dovendo) pertanto contare sulla sua affidabilità.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali. Si ritiene inoltre di porre in evidenza quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, laddove è previsto:
- “Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
- Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 [che elencano i compiti dello scrutatore, n,d.r.] è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
- Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
- In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo”.
Quando vengono eletti gli scrutatori dei seggi elettorali?
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.
Qual è il compenso dello scrutatore?
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologi di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- essere elettori del Comune di Piazzola sul Brenta;
- aver assolto gli obblighi scolastici.
Esclusioni
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Come ci si iscrive all'albo dei Scrutatori di Seggio?
Presentare apposita domanda all'Ufficio Elettorale / Anagrafe
Come ci si cancella dall'albo Scrutatori di Seggio?
Presentare apposita domanda all'Ufficio Elettorale / Anagrafe
Tempi
Entro il 30 novembre di ogni anno
A chi rivolgersi
Telefono:
0499697937
Email:
protocollo@comune.piazzola.pd.it
Ultimo aggiornamento:
13/03/2024-
Approfondimenti
Normativa:
L. n. 95/1989
Documentazione da presentare
- modulo di domanda d'iscrizione predisposto dall'Ufficio
- fotocopia documento d'identità
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Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo) -
Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoStrumenti di tutela riconosciuti dalla legge:
L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)