Informazioni generali

Le sottoscrizioni per la presentazione o l'accettazione delle candidatoure per l'elezione di organi politici elettivi, o le sottoscrizioni per la presentazione di richieste di Referendum o di Proposte di legge di iniziativa popolare, devono essere autenticate, con le modalità previste dall'art.21 c.2 del d.p.R. n.445/2000, a norma di quanto previsto dall'art.14 della L. n.53/1990, dai seguenti soggetti:

  • notai
  • giudici di pace
  • cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali
  • segretari delle procure della Repubblica
  • i membri del Parlamento
  • i consiglieri regionali
  • i presidenti delle province
  • i sindaci metropolitani
  • i sindaci
  • gli assessori comunali e provinciali
  • i componenti della conferenza metropolitana
  • i presidenti dei consigli comunali e provinciali
  • i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i consiglieri provinciali
  • i consiglieri metropolitani
  • i consiglieri comunali
  • i segretari comunali e provinciali
  • i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
  • gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

I pubblici ufficiali che effettuano le autentiche, possono esercitare le proprie funzioni di autenticazione solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n.22/2013), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale (Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n.1990/2016).

I funzionari incaricati dal Sindaco sono tenuti a svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari o negli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge, pur potendo essere autorizzati ad esercitare le funzioni di autenticazione in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale, purché in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio comunale (Circolare del Ministero dell’Interno n.11/2002).

Come fare per depositare la propria firma a sostegno di liste o iniziative

Chiunque, purchè maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali e munito di documento di riconoscimento valido, può depositare la firma nei periodi stabiliti per ogni singola iniziativa referendaria o legislativa.

Tempi

In tempo reale

A chi rivolgersi

Telefono:

0499697937

Email:

protocollo@comune.piazzola.pd.it

Ultimo aggiornamento:

13/03/2024
Approfondimenti

Normativa:

L. 352/1970; D.P.R. 361/1957; L.122/1951

Documentazione da presentare

Ulteriori informazioni:

I moduli per la raccolta delle firme sono di norma predisposti dai partiti o gruppi politici, sindacati, liste civiche, comitati promotori, etc. e depositati presso l'Ufficio Elettorale che li rende disponibili per la sottoscrizione.

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo)
Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge:

L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)