Contributo statale concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, corrisposto a tutte le madri naturali o affidatarie, cittadine italiane o comunitarie residenti ed extracomunitarie purché residenti con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e non beneficiarie del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità (qualora tale indennità sia inferiore all'importo dell'assegno può essere richiesta la quota differenziale). Per beneficiare del contributo la famiglia della richiedente deve rientrare in una determinata situazione economica definita in base all'indicatore della situazione economica ISEE stabilita annualmente.
Entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia.
Art. 66 Legge 448/1998 e s.m.i.
La domanda, presentata dalla madre, deve essere corredata di: