La legge di bilancio 2022 proroga le disposizioni di esonero dal canone unico patrimoniale di cui all’articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022.

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:
- l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.