L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - emessa da lampioni stradali, torri-faro, insegne, etc. - rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno e, per contro, una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi; ciò avviene in quanto la luce artificiale è più intensa di quella naturale e pertanto "cancella" le stelle del cielo.
Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della Natura, è un patrimonio che deve essere tutelato nell'interesse nostro e delle generazioni future. Va peraltro rimarcato come ridurre l’inquinamento luminoso non vuol dire banalmente "spegnere le luci", bensì cercare di illuminare le nostre città in maniera più corretta senza danneggiare le persone e l’ambiente.
A tal fine la Regione del Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, ovvero la L. R. 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", la quale prescriveva misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, con l'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente in cui viviamo. Tale legge è stata successivamente superata dalla L. R. n. 17 del 7 agosto 2009: “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, la quale ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di adeguamento degli impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di quelli nuovi.
Il Comune di Piazzola sul Brenta ricade all'interno della fascia di protezione per gli osservatori professionali (di riferimento è l'Osservatorio di Padova, n.d.r.), estesa per un raggio pari a 25 Km; valgono, pertanto, le seguenti regole:
- divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto superiore 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso;
- divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità (fissi e rotanti), diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo;
- preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
- per le strade a traffico motorizzato, selezionare, ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 11248;
- limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, parallelamente al terreno;
- realizzare l'illuminazione delle insegne luminose non dotate di illuminazione propria utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso e che non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale (in ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, entro le ore 24.00);
- adottare sistemi automatici di controllo, che agiscano su ciascuna lampada, e che riducano il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento del totale, entro le ore ventiquattro;
- in assenza di regolatori di flusso, provvedere allo spegnimento del 50% delle sorgenti di luce entro le ore 23.00;
- adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
Nei casi di mancata ottemperanza la L.R. n. 17/2009 prevede l’applicazione di sanzioni molto elevate; in particolare l'art. 11 "Sanzioni" così recita:
- "Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro novanta giorni dall'irrogazione della sanzione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.
- L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la violazione sia compiuta all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 8, comma 3".
Preme peraltro sottolineare come il rispetto della vigente normativa non dovrebbe derivare dal timore di incorrere nelle testè ricordate sanzioni ma bensì dovrebbe scaturire dalla presa di coscienza, da parte di tutti i cittadini, del fatto che la perdita della qualità del cielo notturno non è solo una questione astronomica, ma costituisce una perdita in molteplici ambiti:
- culturali: la maggior parte degli scolari vede le costellazioni celesti solo sui libri di scuola;
- artistici: l’eccessiva illuminazione nelle zone artistiche e nei centri storici anziché metterne in risalto la bellezza finisce per deturparli;
- scientifici: astronomi professionisti ed astrofili sono costretti a percorrere distanze sempre maggiori alla ricerca di siti idonei per l'osservazione del cielo;
- ecologici: le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte;
- sanitari: la troppa luce e/o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari disturbi;
- energetici: una grossa percentuale dei circa 7.150 milioni di kWh utilizzati per illuminare strade, monumenti ed altro viene inviata senza ragione direttamente verso il cielo;
- ostacoli alla circolazione stradale: una smodata e scorretta dispersione di luce (proveniente da fari, sorgenti e pubblicità luminose) può produrre abbagliamento e/o distrazione negli automobilisti.
Da ultimo pubblichiamo alcuni esempi concreti di impianti di illuminazione consentiti dalla L.R. 17/2009 e relative modalità di configurazione.