Come previsto dall'art. 7 del D.L. 223/2006, l'autenticazione degli atti di alienazione (vendita) di beni mobili registrati usati (quali ad es. autovetture, motocicli, rimorchi, imbarcazioni e aeromobili) o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, possono essere richieste, oltre che ad un notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all'Ufficio della Motorizzazione o alle Agenzie di Pratiche Auto di titolari di Sportello Telematico dell'Automobilista, anche direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe - Servizi demografici, presentando, a cura del venditore:
Il venditore sottoscrive la dichiarazione di vendita in presenza del funzionario preposto all'autenticazione, al quale è attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che la sottoscrive e di attestare che la sottoscrizione è stata posta in sua presenza, rimanendo perciò escluso da qualsiasi attività di accertamento o di valutazione riguardanti il contenuto dell'atto o la titolarità di chi lo sottoscrive e, tanto più, di partecipazione alla redazione della dichiarazione.
La vendita di autoveicoli usati per l'esportazione avviene previa radiazione degli stessi dal P.R.A., che si ottiene con un procedimento che non richiede autenticazioni. Il venditore può ottenere, per produrla al privato che vi consenta, l'autenticazione (soggetta a imposta di bollo) della sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, "di aver venduto" il proprio veicolo non più circolante all'acquirente straniero residente all'estero.
NOTA. L'Ufficio Anagrafe - Servizi demografici non può invece procedere alla cancellazione di ipoteche, alla costituzione di un uso, usufrutto su beni mobili registrati, né può rettificare atti già autenticati da notaio.
Immediatamente
D.L. n. 223/06; Circ. Min. Int. n. 3/2006